SI alla riforma della giustizia, SI alla tutela dell’ambiente

SI alla riforma della giustizia, SI alla tutela dell’ambiente

I GRE, impegnati nella tutela dell’ambiente da quasi 50 anni, ritengono che il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo[1] rappresenti un passaggio cruciale non solo per l’assetto dello Stato di diritto, ma anche per la qualità della tutela dei beni comuni. A partire dall’ambiente.

Per questo la nostra posizione è favorevole alla riforma[2]. Ed in particolare, alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura.

Giustizia efficace e tutela dell’ambiente

La protezione dell’ambiente dipende in modo decisivo dall’efficacia del sistema giudiziario.

I reati ambientali — dall’inquinamento industriale ai traffici illeciti di rifiuti — sono spesso complessi, richiedono indagini sofisticate e processi rapidi e imparziali.

Un sistema giudiziario più chiaro nei ruoli e nelle responsabilità rafforza la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini: è pertanto un alleato fondamentale nella lotta contro i crimini ambientali e nella promozione di uno sviluppo sostenibile

La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri va letta in questa prospettiva: non come una contrapposizione interna alla magistratura, ma come un passo verso una maggiore trasparenza e specializzazione delle funzioni.

La separazione delle carriere come garanzia di imparzialità

Nel modello attuale, giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e condividono un unico organo di autogoverno. Questo assetto, pur fondato su solide ragioni storiche, tende a sfumare la distinzione tra chi accusa e chi giudica.

La riforma introduce una distinzione netta tra le due funzioni:

  • il pubblico ministero assume in modo pieno il ruolo di parte processuale, responsabile dell’azione penale;
  • il giudice si configura come arbitro terzo e imparziale.

Questa separazione rafforza la percezione — e la sostanza — dell’imparzialità del giudice.

In materia ambientale, dove spesso si confrontano interessi economici rilevanti e diritti collettivi fondamentali, la certezza di un giudice realmente terzo è essenziale per garantire decisioni equilibrate e autorevoli.

Due CSM per una maggiore autonomia e responsabilità

L’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura risponde alla stessa logica di chiarezza istituzionale.

Ogni ramo della magistratura avrebbe un proprio organo di autogoverno, capace di:

  • valorizzare le specificità professionali di giudici e pubblici ministeri;
  • migliorare la formazione e la specializzazione;
  • rendere più trasparenti i criteri di carriera e di valutazione.

Per la giustizia ambientale, ciò può tradursi in una maggiore attenzione alla formazione specialistica su tematiche scientifiche e tecniche complesse, favorendo la nascita di competenze dedicate e di sezioni giudiziarie sempre più preparate ad affrontare i reati contro l’ambiente.

…e, a seguire, il Tribunale per l’Ambiente

In linea con quanto chiediamo dal 2022[3] [4] a seguito della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, lo step successivo al voto di marzo deve essere l’istituzione di sezioni specializzate in materia ambientale presso i tribunali ordinari e le Corti d’Appello.

Tale intervento non altererebbe l’equilibrio costituzionale in quanto sarebbe in linea con l’articolo 102 della Costituzione. Ma rafforzerebbe l’effettività della tutela giurisdizionale attraverso la specializzazione interna. Risultando pienamente compatibile[5] anche con il diritto dell’Unione europea[6].

Un modello di questo tipo è già utilizzato in altri settori (impresa, famiglia, lavoro) senza creare una nuova giurisdizione speciale. Che, invece, potrebbe rischiare una frammentazione della giurisdizione o conflitti di competenza con giudice ordinario e amministrativo

Così già avviene in altri paesi europei, come la Svezia con le Environmental Courts, o la Francia con sezioni specializzate ambientali.

Le “nuove” sezioni eserciterebbero la giurisdizione nelle controversie civili e penali concernenti il  danno ambientale; la responsabilità civile per inquinamento; i reati previsti dal Titolo VI-bis del codice penale; e la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale. E dovrebbero coordinarsi con la giustizia amministrativa.

Rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni

Sostenere il referendum significa, pertanto, investire in un sistema di giustizia più moderno e funzionale.

La separazione delle carriere e la creazione di due CSM non indeboliscono la magistratura: ne chiariscono i ruoli, ne rafforzano l’autonomia e ne accrescono la responsabilità.

Con questa riforma, i ruoli saranno più leggibili, i meccanismi di autogoverno più trasparenti e la distinzione delle funzioni, che contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini, più chiara.

Per chi, come la nostra associazione, lavora ogni giorno per la difesa dell’ambiente, una giustizia più efficace e credibile è una condizione indispensabile per proteggere i diritti delle generazioni presenti e future. Invitiamo quindi i cittadini a guardare con favore alla riforma e a partecipare consapevolmente al voto.


[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/07/26A00663/SG

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg

[3] https://www.gruppiricercaecologica.it/2022/02/10/costituzione-vittoria-storica-ma-e-un-punto-di-partenza/

[4] https://www.gruppiricercaecologica.it/2022/02/12/gre-istituire-subito-il-tribunale-per-lambiente/

[5] La normativa europea e la Convenzione di Aarhus richiedono un accesso ampio al giudice, tempi ragionevoli e rimedi effettivi. Pertanto un Tribunale dell’Ambiente sarebbe compatibile se garantisse legittimazione estesa (anche alle associazioni), assicurasse misure cautelari efficaci, rispettasse il principio del giudice indipendente e imparziale.

[6] La compatibilità con il diritto dell’Unione europea va valutata alla luce di: Articolo 19 TUE (tutela giurisdizionale effettiva); Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; Principi di effettività ed equivalenza; Normativa ambientale europea (es. direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale).

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