Capitale Naturale, un Valore fondamentale dello Stato

Capitale Naturale, un Valore fondamentale dello Stato

Un recente, importante evento rimette sotto i riflettori un argomento fondamentale: la materia ambientale in Italia dal punto di vista giuridico – istituzionale.

Tra i punti cruciali presentati dal nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’esordio del nuovo Governo, ve ne è uno fondamentale: l’inserimento della protezione dell’Ambiente per uno sviluppo sostenibile nella Carta Costituzionale, in nome della giustizia generazionale.

Il Presidente Draghi ha altresì affermato che il Governo intende adempiere fino in fondo alla prescrizione della legge 221/2015 sul Capitale naturale. La quale consente di valutare, “anche ex post”, benefici ed eventuali danni delle politiche di govrno.

L’Atto di Governo n°485

Riproponiamo, a tal proposito, il documento dei GRE dell’8 marzo 2018, pubblicato all’indomani dell’ Atto di Governo n°485: “Revisione e armonizzazione normativa in materia forestale e filiere forestali . Tale documento evidenzia, emblematicamente, come lo Stato sia venuto meno dalla difesa dei valori ambientali a cui sarebbe costituzionalmente tenuto.

La scarsa presenza nell’atto di Governo e nella successiva Legge forestale del tema della tutela ambientale e del rischio idrogeologico induceva i GRE ad invocare la necessità di una Legge costituzionale.

La nostra Associazione, in questo senso, ha anticipato i tempi. Partendo da considerazioni rese necessarie da una Legge forestale che andava ad incidere su un campo fondamentale per l’Ambiente naturale: le foreste e i bacini montani, che oltre a costituire il suo “sancta sanctorum”, costituiscono anche la parte più rilevante del territorio nazionale.

Nel documento dei GRE, oltre alle osservazioni tecniche, veniva affermata una grave costatazione: negli ultimi cinquant’anni è gradualmente emersa l’assenza di indirizzi in materia forestale da parte dello Stato. Anche tenendo conto che l’ultima importante Legge forestale, la Legge Serpieri, 3267/1923, tuttora valida sebbene abbia quasi un secolo!

Ma una cosa è ancor più grave. La costatazione che a monte vi è l’abdicazione da parte dello Stato su una propria competenza esclusiva: quella ambientale. Il riscontro sta significativamente anche nella nuova Legge forestale nella quale mancano i criteri di gestione dei valori ambientali e dell’Ecosistema forestale.

I Diritti di Ambiente ed Ecosistema

Come è noto, infatti, sui boschi incidono due concetti di bene giuridico: quello ambientale, di competenza esclusiva dello Stato, e quello patrimoniale, di competenza delle regioni nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato. Quanto scritto nel documento dei GRE è tuttora valido: nella Legge forestale manca del tutto l’indicazione dei criteri di gestione dei valori di Diritto di Ambiente ed Ecosistema. Parole, queste ultime, citate nell’Art.117 della Costituzione, diritto inteso come valore e come sistema.

Veniva, infatti, affermato: “nel quarantesimo anno dalla fondazione dei GRE, noi proporremo una serie di iniziative nelle quali indicare una radicale e necessaria svolta nella legislazione forestale a cominciare dal vincolo idrogeologico e sui criteri di gestione dei valori ambientali e di ecosistema forestale, con una legge costituzionale che riporti il controllo di questo delicatissimo settore allo Stato“.

Il bosco come ecosistema della foresta

In questo momento storico troviamo quanto mai opportuno avanzare delle proposte che si inseriscano nella complessa elaborazione del nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Dobbiamo ripartire dalla stessa mancata definizione di bosco come ecosistema della foresta: e ciò dettando una norma per un’efficace salvaguardia di questa con un coordinamento con il Ministero mancato nella normativa precedente.

L’ultima legge, che affrontava validamente tale argomento, è la 227/2001, giunta dopo un lungo periodo di assenza di indirizzi in materia forestale.

Sarebbe opportuno andare verso una semplificazione normativa: sui terreni coperti da boschi, come già definiti o ancor meglio da puntualizzare, occorre porre un solo vincolo territoriale. Un vincolo comprensivo di tutti quelli esistenti. E che sia eco-sistemico onde tutti i terreni boscati non possano avere altra destinazione d’uso.

Il nodo irrisolto della prevenzione

Rimane poi aperto il problema della prevenzione dei danni ambientali arrecati ai boschi, un tempo assicurata dalla presenza del Corpo Forestale dello Stato.

L’Arma dei Carabinieri assicura egregiamente la repressione dei reati perpetrati a danno dell’Ambiente. Ma la prevenzione è tuttavia cosa ben diversa: riguarda la gestione dei boschi e dei bacini montani secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Tale materia prevede essenzialmente sanzioni amministrative: oggi viene gestita pregevolmente solo dai Corpi Forestali Regionali nelle regioni a statuto speciale. Ed in tal modo si genera una grossa sperequazione con le Regioni a statuto ordinario.

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